La conciliazione in sede sindacale è disciplinata dall’art. 412 ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Il datore di lavoro, il lavoratore e i rappresentanti sindacali si incontrano nella sede dell’associazione al fine di pervenire a un accordo extragiudiziale. Una volta raggiunto, viene redatto il Verbale di conciliazione sottoscritto da tutte le parti. Il documento viene quindi depositato alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, la quale ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito presso la Cancelleria del Tribunale competente.

Con il deposito del Verbale di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, la Conciliazione in sede sindacale acquisisce efficacia esecutiva, come avviene per la Conciliazione amministrativa.

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