Il D.Lgs. n. 276/2003, noto anche come Legge Biagi, riconosce come organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro anche le Commissioni di Certificazione istituite presso gli Enti Bilaterali.
L’EBIASP è dunque intervenuto istituendo a livello nazionale, ai sensi del presente decreto, la Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato, soggetto competente abilitato nella valutazione dei requisiti formali e di contenuto per le varie tipologie di certificazione contrattuali.
La Commissione Nazionale di Certificazione EBIASP ha il potere di svolgere:
- Attività di consulenza e assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipulazione del contratto di lavoro sia, successivamente, per eventuali modifiche concordate in sede di attuazione del rapporto;
- Attività di certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
- Attività di conciliazione delle controversie ai sensi dell’articolo 410 c.p.c.
La Certificazione
La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto è stata introdotta con l’obiettivo di dare certezza alle parti del rapporto contrattuale, riducendo il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti stessi e premiando l’esistenza di forme contrattuali virtuose e legittime.
La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto, ma anche durante lo svolgimento dello stesso.
Gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale.
Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi innanzi alla commissione che ha certificato l’atto.
La procedura di certificazione può avere carattere volontario o obbligatorio a seconda del tipo di contratto da porre al vaglio della Commissione:
LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
*****
La certificazione volontaria, attuabile con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro che potrebbe sorgere tra le parti contrattuali in un momento successivo alla stipula del contratto. Valida per le seguenti tipologie contrattuali:
- Contratti di lavoro
- Contratti commerciali, come, ad esempio:
- Appalto e subappalto
- Somministrazione di lavoro
- Trasporto e logistica
- Subfornitura
- Contratto di rete
- Rinunzie e transazioni
- Regolamenti di cooperative
LA CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA
******
La certificazione obbligatoria, riguarda i contratti inerenti attività eseguite in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, (D.P.R n. 177/2011) prevedendo, per alcune ipotesi, gravi sanzioni per le aziende che non la richiedono. Lo scopo è quello di attestare l’idoneità ad operare sul mercato e ad eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati da parte dei soggetti indicati come esecutori delle opere nel contratto in oggetto. Le casistiche sono le seguenti:
-
- Contratti di appalto
- Contratti di subappalto
- Contratti di lavoro flessibile
L’Iter di Certificazione Telematica
Per poter certificare un contratto, l’azienda deve far richiesta seguendo l’iter della procedura digitale abilitata all’interno del nostro #Gestionale di Certificazione Contratti.
In sintesi tutti gli step per ottiene una certificazione:
Registrarsi al link che segue: https://www.ebiasp.it/registrazione
Avviare la procedura telematica di certificazione
Allegare i file richiesti
Attendere l’esito della valutazione di primo livello della commissione
Ottenimento o meno del Provvedimento di Certificazione richiesto
La commissione, una volta valutata la documentazione ricevuta, provvederà ad avviare l’istanza di certificazione, inoltrando la comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente emettendo, nell’arco di 30 giorni, il provvedimento finale.
La commissione, una volta valutata la documentazione ricevuta, provvederà ad avviare l’istanza di certificazione, inoltrando la comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente emettendo, nell’arco di 30 giorni, il provvedimento finale.
Avvia la procedura di Certificazione Contratti
L’Iter di Certificazione Classico (senza CRM)
Fino al 31/12/2023 resta comunque attiva la procedura di richiesta di certificazione non digitale, secondo le modalità qui indicate. L’azienda deve presentare apposita istanza, allegando i rispettivi documenti richiesti. L’istanza appropriata ed i suoi allegati devono essere inoltrati alla seguente PEC commissionedicertificazione@pec.it
La commissione provvederà ad avviare l’istanza, inoltrando la comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente ed emetterà nell’arco di 30 giorni il provvedimento finale.
Istanze per le richieste senza CRM
Scopri il modo più semplice per certificare i tuoi contratti in tutta comodità
Ottimizzazione dei tempi, trasmissione di dati immediata, gestione allegati semplificata, supporto costante.
Registrati ora per accedere al primo CRM per la Certificazione dei Contratti
Vuoi saperne di più?
Per maggiori informazioni e per ricevere assistenza da un nostro consulente.